Italia - Francia, accordo sui frontalieri. Seconda proroga

Pubblicato il 21 gennaio 2021

Dopo la prima proroga firmata a Roma il 14 settembre 2020, che aveva esteso i benefici dell’Accordo tra Italia e Francia sul trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri dal termine originario del 31 agosto 2020 fino a tutto il 31 dicembre 2020, il MEF comunica che il termine di scadenza è stato ulteriormente posticipato.

Con comunicato del 5 gennaio 2021, il Ministero dell’Economia ha, infatti, reso noto che sono stati ulteriormente prorogati al 31 marzo 2021 gli effetti dell’accordo siglato a Parigi il 16 luglio 2020 e a Roma il 23 luglio 2020 a tutela dei lavoratori frontalieri.

La nuova scadenza è stata formalizzata con un accordo firmato a Parigi il 2 dicembre 2020 e poi a Roma il 16 dicembre 2020.

Restano, così, in vigore i principi sanciti dall’articolo 15, paragrafo 4 della Convenzione Italia-Francia, secondo cui i redditi dei lavoratori frontalieri sono tassati nel solo Stato di residenza del percipiente.

Pertanto, in via eccezionale e provvisoria, si accetta che i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell’altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe (“reddito”) in assenza di tali misure.

Tale accordo amichevole si applica alle persone fisiche residenti in uno Stato contraente che svolgono abitualmente un’attività dipendente nell’altro Stato e che, per il periodo in cui il presente accordo amichevole è applicabile, ricevono in corrispettivo dell’attività dipendente esercitata straordinariamente a causa delle norme sanitarie governative nel loro Stato di residenza, sia a tempo pieno che a tempo parziale, dei redditi.

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