Con il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono state modificate le previsioni dell’art. 26, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 17, riguardanti le tutele previdenziali per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori cosiddetti fragili, nell’attuale contesto pandemico.
L’Inps, con il messaggio 18 novembre 2021, n. 4027, fornisce le istruzioni operative alle Strutture territoriali per la gestione delle pratiche.
A seguito della modifica, l’art. 26 dispone – con riferimento ai lavoratori del settore privato - l’equiparazione al trattamento economico di malattia dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
L’equiparazione ha validità fino al 31 dicembre 2021, sulla base delle risorse stanziate, che ammontano rispettivamente a 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e a 976,7 milioni di euro per l’anno 2021, con priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
Pertanto, in ossequio alle nuove disposizioni normative, l’Inps procederà al riconoscimento delle prestazioni in questione, anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno corrente, in ordine cronologico, secondo le direttive del legislatore.
Le sedi territoriali dell’Istituto dovranno rimettere in lavorazione, secondo il predetto ordine cronologico, tutte le pratiche relative al riconoscimento della prestazione di malattia dei lavoratori dipendenti, alle quali sono associati i certificati afferenti agli eventi di cui al comma 1 dell’articolo in commento.
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