L’INPS, con il messaggio n. 2764 del 9 luglio 2020, comunica nuovi aggiornamenti procedurali e le istruzioni operative relative a:
L’INPS, in relazione al primo punto, chiarisce che con il termine "conversione d'ufficio" si fa riferimento alle domande di congedi parentali presentate da lavoratori dipendenti prima del 29 marzo 2020 e ricadenti in tutto o in parte nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020. Diversamente, con il termine "trasformazione d'ufficio" si fa riferimento alle domande di congedi parentali presentate da lavoratori iscritti alla gestione separata e da lavoratori autonomi presentate dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020 e ricadenti in tutto o in parte nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020.
Facendo seguito al messaggio INPS 21 maggio 2020, n. 002110, con la quale sono stati comunicati gli aggiornamenti degli applicativi "Gestione maternità" e "Gestione permessi Legge 104/1992" per la conversione/trasformazione automatica di congedi parentali in "Congedi Covid-19", l'Istituto previdenziale comunica agli operatori di sede le modalità di lavorazione in presenza di più domande per singolo lavoratore.
Per le domande di congedo parentale a pagamento diretto e per i prolungamenti di congedo parentale a pagamento diretto e a conguaglio presentati prima del 29 marzo 2020 è stata effettuata la conversione/trasformazione automatica, fino ad un massimo di 15 giorni. In presenza di più domande per un lavoratore gli operatori dovranno effettuare le conversioni/trasformazioni d'ufficio secondo un criterio cronologico dalle domande più risalenti a quelle più recenti. Nel caso la pratica sia stata convertita, verificare il numero di giorni oggetto di conversione ai fini del calcolo delle ulteriori giornate di congedo COVID-19 eventualmente da trasformare d'ufficio in presenza di ulteriore pratica non convertita, mentre, nel caso in cui la pratica selezionata non sia stata convertita è necessario valutare la presenza di requisiti per il congedo COVID-19 di giornate residue per nucleo familiare rispetto alle 30 giornate previste.
Per quanto riguarda la compatibilità dei congedi COVID-19 con il Bonus baby-sitting, l’INPS evidenzia che l'applicazione "Gestione Maternità" è stata aggiornata per segnalare e non bloccare la definizione di congedi covid-19 in presenza di richieste di bonus baby-sitting.
L’Istituto, infine, sottolinea, con riferimento ai riposi giornalieri di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, che l'art. 73, Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, ha previsto l'incremento del numero di giorni di permesso retribuiti: ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. Si rammenta che, per tali pratiche, ricadenti in tutto o in parte nei mesi di maggio e giugno, sono state applicate le stesse regole attualmente previste per la coppia di mesi marzo e aprile, ed in particolare:
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