Scade il 30 giugno 2024 la possibilità concessa agli istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive, iscritti alla data del 30 giugno 2023 al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo, di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il Fondo.
Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e i connessi adempimenti datoriali.
L'INPS, con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, ha illustrato le novità della riforma del lavoro sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in vigore a decorrere dal 1° luglio 2023.
In tale occasione, l’Istituto si era soffermato anche sul regime contributivo degli istruttori sportivi e dei direttori tecnici per i quali, per espressa previsione di legge, a decorrere dal 1° luglio 2023, trovano applicazione le tutele previdenziali e assistenziali previste per i lavoratori sportivi dalla riforma.
Il comma 3 dell’articolo 35 del D.Lgs n. 36/2021 prevede infatti che le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005 abbiano diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale prevista per gli sportivi.
Pertanto, i lavoratori appartenenti alle suddette figure, già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), con decorrenza dal 1° luglio 2023, devono essere assicurati:
Lo stesso regime si applica anche nei casi di rapporti di lavoro instaurati con datori di lavoro aventi natura “commerciale” (ad esempio, palestre, sale fitness, ecc.).
NOTA BENE: Restano iscritte al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) le ulteriori categorie di cui ai punti n. 20 e n. 22 del D.M. 15 marzo 2015, vale a dire di impiegati e operai addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, massaggiatori e dipendenti delle società sportive.
Il legislatore riconosce a istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, direttori tecnici e istruttori presso società sportive, già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello Spettacolo il diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.
La facoltà di opzione è esercitabile entro il 30 giugno 2024, secondo il nuovo termine previsto dal decreto Milleproroghe (legge 23 febbraio 2024, n. 18, in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215).
Come ha ricordato l’INPS (messaggio 20 marzo 2024, n. 1190) la facoltà di opzione è esercitabile esclusivamente:
La facoltà di opzione è esercitabile direttamente dai soggetti interessati attraverso la specifica procedura telematica disponibile sul portale istituzionale dell’INPS al percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare nella sezione “Strumenti” la voce “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”- “Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo”.
L’accesso alla procedura è consentito tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di identità elettronica).
L’opzione è esercitabile una sola volta, non è revocabile e produce effetti nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere e di tutti quelli eventualmente instaurati successivamente alla data del 1° luglio 2023
Gli istruttori presso impianti e circoli sportivi, i direttori tecnici e gli istruttori presso società iscritti, alla data del 30 giugno 2023, al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e che hanno esercitato l’opzione per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento, devono dare tempestivamente comunicazione al datore di lavoro
A seguito di esercizio della facoltà di opzione entro la data del 30 giugno 2024, il datore di lavoro deve inviare le denunce di regolarizzazione per i periodi dal 1° luglio 2023 fino al periodo di competenza coincidente con il mese in cui il lavoratore ha esercitato e comunicato l’avvenuto perfezionamento del diritto di opzione.
A tal fine il datore di lavoro è tenuto a esporre i predetti lavoratori titolari di rapporto di lavoro di qualsiasi natura) con “SC” e “SY” relativi ai lavoratori dello spettacolo e con i “Codici qualifica” appositamente istituiti per i lavoratori optanti di seguito elencati:
- “791” istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi – optanti;
- “795” direttori tecnici presso società sportive - optanti;
- “797” istruttori presso società sportive - optanti.
Le regolarizzazioni trasmesse entro il 30 settembre 2024 non saranno gravate da sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.
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