Istigazione unita a negazionismo, aumento di pena
Pubblicato il 12 febbraio 2015
L'Aula del Senato, nella seduta dell'11 febbraio 2015, ha approvato il testo di un
disegno di legge che interviene a modifica dell'articolo 3 della Legge n. 654/1975, in materia di
contrasto e repressione dei
crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, e dell'articolo 414 del Codice penale.
L'articolo 3 della Legge n. 654, a seguito delle dette modifiche, punirebbe, oltre alla diretta commissione, l'
istigazione “pubblica” a commettere
atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o
di violenza e di provocazione alla violenza per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
E' aggiunto, inoltre, un ulteriore comma che prevede un
aumento di pena se la
propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano, in tutto o in parte,
sulla negazione della Shoah ovvero
dei crimini di genocidio, dei
crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
La modifica che interessa l'articolo 414 del Codice penale prevede la riduzione, da cinque a tre anni, del massimo della pena previsto in caso di istigazione a commettere delitti.