Istigazione unita a negazionismo, aumento di pena

Pubblicato il 12 febbraio 2015 L'Aula del Senato, nella seduta dell'11 febbraio 2015, ha approvato il testo di un disegno di legge che interviene a modifica dell'articolo 3 della Legge n. 654/1975, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, e dell'articolo 414 del Codice penale.

L'articolo 3 della Legge n. 654, a seguito delle dette modifiche, punirebbe, oltre alla diretta commissione, l'istigazione “pubblica” a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o di violenza e di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' aggiunto, inoltre, un ulteriore comma che prevede un aumento di pena se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano, in tutto o in parte, sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

La modifica che interessa l'articolo 414 del Codice penale prevede la riduzione, da cinque a tre anni, del massimo della pena previsto in caso di istigazione a commettere delitti.
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