di cassazione, con la sentenza n. 15170/2006, in merito all’accertamento con adesione, ha chiarito che non può farsi discendere che dalla chiusura del procedimento di adesione prima che decorrano i termini – ex articolo 6, comma 3, del Dlgs 218/97 – scaturisca la rinuncia del contribuente ad avvalersi della sospensione ivi prevista. Quindi il mancato accordo tra contribuente e ufficio tributario non determina la rinuncia alla sospensione dei termini per l’impugnazione dell’atto.
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