Ispezioni sulle imprese sociali, il decreto in Gazzetta

Pubblicato il 03 aprile 2023

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 76 del 30 marzo il decreto del 14 febbraio 2023 con cui il Ministero del lavoro ha approvato i modelli per l’effettuazione della attività ispettive sulle imprese sociali.

Vediamo di che si tratta.

L’attività ispettiva sulle imprese sociali

L’art. 15 del D.Lgs n. 112/97, di revisione della disciplina in materia di impresa sociale, attribuisce al Ministero del lavoro il controllo sulle imprese sociali con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni di legge in vigore, mentre l’esercizio delle funzioni ispettive sulle imprese sociali non costituite in forma di società cooperativa spetta all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, negli ambiti territoriali in cui siano presenti i rispettivi uffici. L’attività di controllo può, inoltre, essere svolta con la collaborazione di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel Registro delle imprese di almeno cinque diverse Regioni o Province autonome, e delle associazioni di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 220/2002.

In caso di violazione delle disposizioni di legge e di mancato adeguamento alle prescrizioni a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi, viene disposta dal Ministro del lavoro la perdita della qualifica di impresa sociale, successivamente comunicata al Registro imprese competente per territorio.

Le novità del decreto

In attuazione al precedente D.M. 54 del 29/3/2022, e a sua parziale modifica, il decreto in esame mette a disposizione quattro modelli relativi al controllo ordinario, all’accertamento di mancato controllo, all’ispezione straordinaria, e uno da utilizzare in caso di diffida all'impresa.

Nel verbale di controllo dell’ispezione ordinaria andrà riportato l’accertamento effettuato in ordine alla gestione amministrativa/contabile dell’impresa sociale e all’effettivo perseguimento delle finalità di utilità sociale.

In caso invece di ispezione straordinaria (effettuata cioè a seguito di esposti di soci, di soggetti privati o pubblici), che renda necessario l’approfondimento sugli esiti dei controlli effettuati, il verbale sarà composto di due differenti parti:

Vi è poi un fac-simile della diffida da inviare all’impresa sociale per consentire lo svolgimento del controllo o dell’ispezione straordinaria; nel caso in cui quest'ultima non sia possibile, dovrà essere redatto apposito verbale a seguito del quale l'ispettore potrà proporre la nomina di un commissario ad acta o adottare il provvedimento di perdita della qualifica di impresa sociale.

Il contributo di vigilanza

A modifica del decreto del 29 marzo 2022, scompare la data del 30 giugno per il versamento della somma (da 150 a 50.000 euro, a seconda del fatturato) che le imprese sociali devono versare a titolo di contributo di vigilanza. In sede di prima applicazione, inoltre, viene precisato che il contributo è dovuto dalle imprese sociali che, dall'anno 2022, hanno approvato il bilancio di esercizio relativo all'anno 2021.

L'importo è, infine, versato con modello F24 entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di individuazione dei relativi codici tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

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