Secondo il Consiglio di stato - sentenza n. 1842/08 - l'interesse del datore di lavoro a conoscere le dichiarazioni rilasciate dai propri dipendenti agli ispettori del lavoro può essere limitato dal diritto alla riservatezza dei lavoratori. In questi casi, l'interesse pubblico ad acquisire prove rimarrebbe compromesso dalla reticenza del lavoratore che, privo di giuste tutele, potrebbe temere ritorsioni.
In ogni caso, per l'accesso agli atti di ispezione da cui sono derivate contestazioni di illeciti o recuperi contributivi, l'azienda deve presentare all'amministrazione una richiesta scritta o verbale con la quale devono essere indicati i contenuti e, soprattutto, l'interesse attuale e concreto che si vuol tutelare.
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