Isee 2014. Buone nuove

Pubblicato il 30 gennaio 2014 Dall’8 febbraio 2014, giorno previsto per l’entrata in vigore delle norme nel decreto che lo istituisce, ancora 120 giorni – 8 giugno 2014 – e il nostro ordinamento vedrà pienamente attuato il nuovo Indicatore della situazione economica equivalente (in acronimo, Isee), disposto dal Dpcm n. 159/2013 (del 5 dicembre), ospitato dalla “Gazzetta Ufficiale” n. 19 dello scorso 24 gennaio.

Il decreto contiene la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Isee.

Fase propedeutica

Il 9 maggio 2014 - 90 giorni dall'entrata in vigore del Dpcm - un decreto interministeriale (Lavoro e delle Politiche sociali ed Economia e Finanze), su proposta dell'Inps e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante della privacy, definirà il nuovo formato della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), necessaria per richiedere l'indicatore. Questa potrà essere presentata ai Comuni o ai Caf o inoltrata direttamente dall’interessato all’ente erogatore della prima prestazione oppure, anche in via telematica, alla sede dell’Inps competente per territorio.

Indicato dal documento presidenziale come strumento di valutazione, con criteri unificati nel territorio dello Stato, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate e calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'Ise (somma dell'indicatore della situazione reddituale e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, l'Isee – in vigore dal 2008 - porta con sé quest’anno una novità: l’Isee corrente (in caso di variazione del reddito corrente superiore al 25%), che, ad esempio quando si perde il lavoro, consente di richiedere una nuova valutazione della situazione economica, proprio alla luce di quell’evento. Nella evenienza, non si farà riferimento alla sola situazione dell’anno precedente ma si terrà conto anche di quanto intervenuto nel frattempo, per ottenere la condizione realistica del nucleo familiare preso in esame.

n.b. – Perciò, il nuovo modello per la dichiarazione Isee è più attinente alle condizioni economiche che si determinano in un periodo di crisi, poiché elabora un calcolo differenziato a seconda del tipo di aiuto richiesto.

L’Isee è differenziato a seconda del tipo di prestazione richiesta e per:

· prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
· prestazioni agevolate rivolte a minorenni quando i genitori non siano conviventi;
· diritto allo studio universitario.

Novità 2014

Tra le novità del 2014, una riguarda la determinazione del reddito da prendere in considerazione per l’accesso ai servizi sociali previsti in favore di famiglie e persone in difficoltà.

Nel modello appena rinnovato sono riportate tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti, quali le pensioni di invalidità, l’indennità di accompagnamento, gli assegni al nucleo familiare, l’assegno sociale e tutte le forme di sussidio erogate dalla Pubblica amministrazione.

Concorrono alla formazione del reddito familiare:

- i redditi dei contribuenti minimi;
- i redditi da cedolare secca sugli affitti e quelli dei premi di produttività.

Non concorrono:

- il costo dell’abitazione;
- gli assegni di mantenimento o le spese sostenute da persone affette da disabilità o non autosufficienti.

Per questi ultimi è ammessa la deduzione dei trasferimenti esenti d’imposta nel caso in cui vengono utilizzati per pagare badanti o la retta di ricovero in strutture assistenziali.

Dipendenti e pensionati fruiranno di uno sconto generale del 20% fino alla concorrenza massima di 3mila euro (dipendenti) e di mille euro (pensionati).

Dal 2014, nella determinazione del patrimonio immobiliare passa a 7mila euro (dagli originari 5.165) l’importo massimo del canone di affitto da poter portare in deduzione, incrementato di 500 euro per ogni figlio conviventi oltre il secondo. Per le case di proprietà viene considerato, ai fini della determinazione del reddito patrimoniale, solo il valore della casa che supera il valore del mutuo ancora residuo con un trattamento particolare per la prima casa. È, infatti, stabilito che il valore della casa di abitazione non concorre al calcolo se inferiore a 52.500 euro, incrementato di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Le famiglie con componenti disabili avranno una franchigia di 4mila euro per una disabilità media, 5.500 euro per una disabilità grave e fino a 7mila euro per persone non autosufficienti. Queste somme vengono aumentate rispettivamente a 5.500, 7.500 e 9.500 se la persona disabile è anche minorenne.

Il nuovo sistema di calcolo si fonda, sì, anche sull’autodichiarazione del richiedente (che subirà, è chiaro, il controllo a livello centralizzato dall'unità informativa presso l'Inps e gli ulteriori controlli eseguiti dagli enti che erogheranno i servizi), ma i dati fiscali più rilevanti saranno direttamente compilati dalla Pubblica amministrazione, che potrà accedere e incrociare le informazioni contenute nelle banche dati dell’Inps, dell’Agenzia delle Entrate e dell’Anagrafe tributaria.

Resta intatto l’impianto generale concepito dal legislatore per l’operatività dello strumento nel 2008: l'Ise - indicatore di ricchezza del nucleo familiare - è pari alla somma di reddito e patrimoni di ciascun componente il nucleo familiare; l'Isee - indicatore di ricchezza di ogni singolo componente il nucleo familiare - è pari al rapporto tra l'Ise e un coefficiente prestabilito da legge.

Con le novità 2014, l'Isee assume il ruolo di primo attore, per essere elevato a «strumento di valutazione della situazione economica» ai fini della concessione delle prestazioni. Solo attraverso l’Isee gli enti valuteranno a chi erogare una prestazione e quanto far pagare di compartecipazione alla spesa pubblica delle prestazioni.

Il campo di applicazione prevede oggi cinque categorie di prestazioni, riservando a ognuna di esse particolarità nel calcolo dell'Isee:

1. prestazioni sociali;
2. prestazioni sociali agevolate;
3. prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
4. prestazioni agevolate rivolte a minorenni;
5. prestazioni per il diritto allo studio universitario.

NORME E PRASSI 

DPCM 5 dicembre 2013.
Allegati
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