ISCRO, cassa integrazione e ammortizzatori sociali: cosa cambia

Pubblicato il 08 gennaio 2024

Pubblicata dall’Inps una sintesi delle principali disposizioni in tema di cassa integrazione, ammortizzatori sociali e sostegno al reddito e alle famiglie, alla luce di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2024.

Vediamo insieme la carrellata fornita con la circolare n. 4 del 5 gennaio 2024, alla quale seguiranno nelle prossime settimane specifiche istruzioni sui singoli istituti.

ISCRO, a quanto ammonta e a chi spetta

Dal 1° gennaio 2024, l’ISCRO, introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall’articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, viene resa strutturale dai commi da 142 a 155 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024.

L’indennità è riconosciuta ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, e che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni, per sei mensilità a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda; l’ammontare è pari al 25% su base semestrale della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni antecedenti, e non può superare gli ottocento euro mensili né può essere inferiore a duecentocinquanta euro mensili.

I limiti di importo sono peraltro rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

Indennità giornaliera di malattia per la gente di mare: cosa cambia

L’articolo 1, comma 156, della legge di Bilancio 2024 apporta poi significative novità alla disciplina del trattamento di malattia in favore della gente di mare, fissando nel 60% della retribuzione l’importo dell’indennità giornaliera per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024 e che impediscono totalmente e di fatto lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’indennità è determinata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento.

Inoltre, se la malattia è intervenuta nei primi trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità viene calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

Sostegno al reddito per i lavoratori dei call center: proroga

Prorogato anche per l’anno 2024 il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei call center non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall’articolo 44, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 10 milioni di euro; si tratta di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all’emanazione di appositi decreti da parte del Ministero del Lavoro.

Si ricorda che i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cui è ammessa l’indennità sono utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del D.lgs n. 148/2015.

Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva

Prorogata per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva la possibilità di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di dodici mesi.

Resta peraltro ferma la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso all’intervento di CIGS in commento, per cui l’ammissione all’intervento straordinario è subordinata alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro di verifica della sostenibilità finanziaria del trattamento.

Proroga CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA

Il comma 173 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 proroga per l’anno 2024 il trattamento CIGS, previsto anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti occupati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.

Cigs per imprese di rilevanza economica strategica

Con i commi 175 e 176 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 viene riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento di CIGS alle imprese di interesse strategico nazionale con meno di mille dipendenti che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.

Il trattamento, introdotto dall’articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, può essere riconosciuto in continuità con le misure di sostegno già autorizzate e, quindi, anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2024.

NOTA BENE: L’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di dodici mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà e di sei mesi in caso di crisi aziendale.

CIGS per accordi di transizione occupazionale

Anche per il 2024 trova applicazione la previsione di cui all’articolo 22–ter del D.lgs n. 148/2015, che, per sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero.

Il trattamento può essere concesso, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non prorogabili, ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Congedo parentale

Passando alle disposizioni a sostegno alle famiglie, importanti novità in materia di congedo parentale sono introdotte dall’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024 che, novellando l’articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, prevede per i genitori che fruiscono del congedo parentale il riconoscimento di un’indennità del 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.

NOTA BENE: Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità è pari all’80% della retribuzione.

La nuova misura di sostegno trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2023.

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