Iscrizione elenco dei CTU: cancellato divieto di esercitare attività difensiva

Pubblicato il 04 febbraio 2021

L’iscrizione all’elenco dei professionisti che possono svolgere attività di consulente tecnico d’ufficio nel processo tributario non richiede più di dichiarare di non esercitare attività di difesa davanti alle Ct.

Nel nuovo modulo per la domanda di iscrizione nell’elenco speciale dei consulenti tecnici d’ufficio e dei commissari ad acta ausiliari della giustizia tributaria, pubblicato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria il 28 gennaio 2021, non c’è traccia del requisito di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia tributaria.

Dunque, una novità accolta positivamente dal Cndcec che sottolinea come l’eliminazione del requisito in parola pone fine ad una penalizzazione nei confronti dei commercialisti. Lo stesso Cndcec aveva inviato una lettera al presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in cui sollevava dubbi sulla legittimità del divieto visto che le disposizioni sulla procedura per la nomina dei consulenti tecnici non menziona la presenza del requisito.

Di conseguenza possono entrare a far parte dell’albo dei consulenti tecnici anche commercialisti che esercitano l’attività di difesa dinanzi alle Commissioni tributarie.

Rimane, invece, il requisito di essere già iscritti all’albo dei CTU del processo civile tenuto presso i tribunali. Anche su questo il Cndcec aveva espresso riserve.

I professionisti sono tenuti ad inoltrare la domanda agli Ordini territoriali di appartenenza entro il 28 febbraio 2021 anziché entro il 31 gennaio.

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