Porta la data del 10 maggio 2019 il provvedimento dell’Agenzia delle entrate con il quale vengono fornite le istruzioni per l’applicazione, all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018, degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017.
La suddetta disposizione normativa ha previsto, a partire dal 2018, l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai contribuenti esercenti attività d’impresa o arti e professioni, in graduale sostituzione degli studi di settore e dei parametri basati sulla comparazione tra i ricavi o compensi dichiarati da imprese e professionisti.
Lo stesso Decreto legge, inoltre, al comma 11 dell’articolo 9-bis, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli Isa, mentre ai commi successivi stabilisce che “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11” e, sempre “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo”.
Pertanto, ora, con il provvedimento n. 126200/2019 del direttore dell’Agenzia delle entrate vengono stabiliti, oltre ai punteggi e ai relativi vantaggi premiali, anche:
le modalità di gestione delle deleghe agli intermediari, con riferimento ai dati che l’Agenzia delle entrate deve fornire ai contribuenti per l’applicazione degli Isa;
la modifica del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, con la previsione di un invito a presentare il modello Isa, se omesso, da inserire nella ricevuta telematica della dichiarazione dei redditi;
la previsione della possibilità che i membri della Commissione e gli esperti possano presentare quesiti riguardanti l’applicazione degli Isa, al fine di favorirne la corretta applicazione;
la modifica del provvedimento 30 gennaio 2019, di approvazione della modulistica Isa da utilizzare per il periodo d’imposta 2018.
Gli indici di affidabilità fiscale sono degli indicatori che il Fisco utilizzerà, in luogo degli studi di settore, al fine di garantire ai contribuenti uno strumento di valutazione dei ricavi e dei compensi più attendibile, equo e trasparente.
Tale strumento mira a favorire la compliance e a rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria.
Gli Isa sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10.
Nel dettaglio, tali indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.
Con il provvedimento del 10 maggio sono stati definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i contribuenti soggetti ai nuovi indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2018.
I suddetti indici prevedono, per il periodo d’imposta 2018, l’attribuzione di un grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente ed espresso in una scala che varia da 1 a 10.
I benefici scattano per punteggi superiori a 8.
Infatti, per i contribuenti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono: l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia in materia di Iva per crediti a rimborso o in compensazione fino a 50mila euro, oltre che l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l’Iva.
I benefici aumentano con l’aumentare del punteggio, pertanto:
- i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi anche dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono, altresì, esclusi:
dall’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del Dl n. 138/2011;
dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
L’individuazione della soglia minima di 8 per accedere al regime premiale è stata effettuata sulla base delle stime relative all’applicazione degli Isa al periodo di imposta 2018 effettuate dalla SOSE, utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017.
Tali stime, infatti, rilevano che parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra tale soglia.
Infine l’Agenzia, nel provvedimento n. 126200/2019, ricorda che per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis, è necessario che:
Per garantire la corretta applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2018, dal 10 maggio e fino al 30 settembre 2019, i membri della Commissione degli esperti possono presentare alle Entrate quesiti aventi carattere generale relativi all'applicazione degli Isa.
I dubbi e le domande vanno inviati all’indirizzo di Pec agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, indicando in oggetto la seguente descrizione «Quesito relativo all’applicazione degli Isa al p.i. 2018».
L’Agenzia risponderà per posta elettronica normalmente entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito e pubblicherà domande e risposte sul proprio sito, www.agenziaentrate.it, nella sezione dedicata agli Isa.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E/2019, ha inoltre ridenonominato il codice tributo “6494” per effettuare il versamento integrativo dell’Iva, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli Isa, infatti, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l’altro, un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva.
Così, per effettuare - tramite modello F24 - il versamento integrativo dell’Iva dovuta in relazione all’adeguamento del volume d’affari, è necessario utilizzare un apposito codice tributo.
Si ricorda che con precedente risoluzione n. 89 del 1° giugno 1999 è stato istituito il codice tributo “6494”, denominato “Studi di settore - adeguamento IVA”, per consentire di effettuare il versamento integrativo dell’Iva, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli studi di settore.
Ora, con il passaggio agli Isa, l’Agenzia delle entrate è intervenuta a ridenominare tale codice nel seguente modo:
“6494” denominato “ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA”.
Ricorda, infine, la risoluzione n. 48/E che il suddetto codice tributo “6494” è utilizzabile anche per il versamento integrativo dell’Iva dovuto per l’adeguamento del volume d’affari relativo agli anni d’imposta nei quali era applicabile la previgente disciplina in materia di studi di settore.
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