Irragionevole durata, pignorabili i fondi Irap e Irpef dello Stato
Pubblicato il 27 marzo 2015
Tutte le
somme diverse da quelle
destinate al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrativo del ministero della Giustizia, sono
pignorabili nelle
forme della procedura esecutiva presso terzi, in assenza di una chiara ed espressa disposizione di senso contrario.
Ne consegue la
libera pignorabilità degli altri
fondi Irap, Fua, Irpef e simili in favore dei creditori dello Stato.
Sulla scorta di questi assunti la Corte di cassazione, con
sentenza n. 6078 del 26 marzo 2015, ha accolto il ricorso presentato da una donna contro la decisione con cui il tribunale aveva dichiarato la nullità del pignoramento presso terzi dalla stessa attivato per recuperare la somma a cui il ministero della Giustizia era stato condannato come indennizzo per equa riparazione, in conseguenza dell'irragionevole durata di un processo.
Nella specie, erano state pignorate
somme detenute dalla Banca d'Italia, quale tesoriere provinciale dello Stato,
per conto del ministero della Giustizia, relative a fondi diversi da quelli espressamente impignorabili.