Non sono esenti da tassazione Irpef le indennità corrisposte da una cooperativa di trasporto ai dipendenti che svolgono esternamente alla sede sociale, attività di consegna di pacchi, plichi, corrispondenza e colli in genere, compiendo spostamenti abituali e continui.
La questione affrontata dalla Corte di cassazione e sfociata nell’ordinanza n. 26436 dell’8 settembre 2022 riguarda l’applicazione del regime fiscale di cui all'art. 51, comma 6, Tuir in luogo del comma 5 alle indennità erogate ai lavoratori.
Il ricorso davanti alla Suprema Corte è stato proposto dalla cooperativa che non ha ritenuto corretta la pronuncia della CTR, confermativa del primo grado di giudizio in materia di indennità di trasferta, maggiori ritenute Irpef e addizionali regionali.
Con riferimento all’oggetto del contendere, va ricordato che il legislatore ha chiarito – con norma di interpretazione autentica (art. 7 quinquies, Dl 193/2016) – come debbano intendersi trasfertisti (art. 51, comma 6, Tuir) i lavoratori che ricadono nelle seguenti tre condizioni contestuali:
Come detto, tali condizioni devono coesistere e la mancanza di una sola di esse comporta che si applichi il comma 5 dell’art. 51 Tuir (ossia l’esenzione dall’Irpef delle indennità).
Ora, nel caso affrontato dalla Cassazione, le indennità corrisposte ai lavoratori trasfertisti non sono esenti da Irpef ma soggiacciono per il 50% a tassazione in quanto nel contratto manca una clausola specifica diretta a disciplinare la singola voce della retribuzione “a titolo di trasferta”, e vi è assenza di temporaneità e provvisorietà della trasferta stessa.
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