Irap ridotta con le nuove assunzioni

Pubblicato il 23 aprile 2006

Sul sito Internet dell’agenzia delle Entrate sono stati pubblicati, ieri, i modelli Irap, divenuti così definitivi. I relativi quadri IQ persone fisiche, società di capitali, enti non commerciali ed equiparati, amministrazioni ed enti pubblici, contengono alcune novità su:

- le misure degli acconti per l’anno in corso, aumentati di un punto percentuale rispetto allo scorso anno;

- la deduzione speciale per le nuove assunzioni effettuate nel 2005;

- gli effetti sugli acconti per il 2006, che subiranno un ricalcolo ad opera dei contribuenti decisi ad esercitare l’opzione per la programmazione fiscale concordata prevista per il triennio 2006/2008.

Le società di capitali e i soggetti assimilati corrisponderanno, per il 2006, l’acconto Irap nella misura del 100 per cento.

Una novità interessa anche i datori di lavoro che hanno assunto nuovi dipendenti nel 2005: beneficiano della deduzione per incremento occupazionale per effetto dei commi 4-quater e 4-quinquies dell’articolo 11 del decreto Irap (dlgs n. 446/97), introdotti dalla Finanziaria 2005. La deduzione spetta alle imprese e ai professionisti che:

- nel primo, secondo e terzo periodo d’imposta immediatamente successivo a quello in corso al 31 dicembre 2004 abbiano effettuato nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale;

- alla fine di ciascun periodo di imposta in cui hanno effettuato le assunzioni, incrementino il numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con il medesimo contratto relativo al periodo di imposta precedente.   

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Omessa vigilanza dei sindaci sul conflitto di interessi

03/12/2024

Transizione ecologica e digitale nel settore moda: domande Cfp dall'11 dicembre

03/12/2024

CCNL Scuole materne private - Verbale di pre accordo del 26/11/2024

03/12/2024

Contrasto alla surrogazione di maternità: Legge in vigore

03/12/2024

Scuole materne private. Welfare e somministrazione

03/12/2024

Assoluzione penale rilevante nel processo tributario: applicazione retroattiva

03/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy