Irap, l’utilizzo di tecnologia non prova l’organizzazione
Pubblicato il 11 marzo 2009
Con sentenza n.
21/2/09 la Ctr Lazio interviene in tema di Irap e attività del contribuente spiegando che l’entità dei costi non basta di per sé a determinare l’organizzazione autonoma. L’analisi dei fattori produttivi deve vagliare tutti gli elementi che concorrono a formare l’attività professionale. Oggi l’acquisto e l’utilizzo di strumenti informatici e dei relativi applicativi è considerato necessario e strumentale per lo svolgimento dell’attività professionale. Pertanto, i relativi costi non possono essere ritenuti significativi di una organizzazione autonoma senza una verifica nell’inerenza.