Irap. La riduzione del prezzo di vendita genera una passività deducibile

Pubblicato il 21 maggio 2011 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11217 del 20 maggio 2011, respingendo il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, ha affermato che il minore introito di un’azienda derivante dalla riduzione del prezzo di un bene o servizio applicato al cliente non produce in capo alla stessa azienda venditrice una “perdita su credito”, quanto piuttosto un minore introito.

Si ricorda, a tal proposito, che la perdita su crediti è indeducibile, mentre il minor introito è sempre soggetto al beneficio fiscale ai fini Irap.

Per i giudici di Piazza Cavour esiste una differenza “ontologica” sia sul piano giuridico che su quello economico tra il minor introito e la perdita su crediti. Quest’ultima fattispecie è configurabile solo nell’ipotesi di un credito già esistente. Inoltre, i due termini hanno necessariamente significati ben distinti, ritenendo poco plausibile pensare che il legislatore abbia voluto indicare con il termine “perdita su crediti” qualunque minor introito o ricavo. Di qui, la conclusione secondo cui il minor introito derivante dal consenso tra le parti, che si accordano per ridurre il prezzo precedentemente previsto, genera una passività deducibile ai fini Irap.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy