Dopo che di giustizia Ue (causa C-475/03) ha dichiarato l’Irap compatibile con le norme comunitarie sull’Iva, ora si attende l’inizio di febbraio 2007, quando si riunirà di Cassazione, in una maxi-udienza, per dare una risposta ai contribuenti sull’assoggettamento o meno all’imposta dei professionisti e degli autonomi senza organizzazione. Tale questione, infatti, non è stata chiusa dalla Corte di giustizia europea. In pratica, i giudici di merito in un’unica udienza cercheranno di dare una risposta univoca alle diverse vicende prospettate dai contribuenti. Lo scopo del cosiddetto "Irap-day" sarà quello di dare un orientamento unitario sulla questione dell’Irap dei professionisti per porre fine al proliferare di decisioni diverse da parte delle Commissioni tributarie e per evitare alla stessa Cassazione di trovarsi in affanno su questo argomento.
Gli esiti della decisione della Corte di giustizia Ue circa la legittimità dell’Irap impongono, ora, una seria riflessione in ordine alla condanna alle spese nei giudizi aperti dai contribuenti italiani davanti alle diverse Commissioni tributarie, al fine di ottenere il rimborso dell’imposta che si riteneva versata ingiustamente in quanto incompatibile con la norma comunitaria. Da un punto di vista civilistico, il rimborso delle spese di giudizio è a carico della parte soccombente: ciò significa la condanna alle spese processuali per i contribuenti i cui giudizi sono stati sospesi in attesa della decisione dei giudici di Lussemburgo. Il principio secondo il quale le spese processuali seguono la soccombenza è, però, molto aleatorio e la sua attuazione è rimessa alla pura discrezionalità del giudice, che - in base al suo prudente apprezzamento – può disporre la compensazione in presenza di quei “giusti motivi” tra i quali sicuramente rientra l’obbiettiva controvertibilità della materia del contendere. Di conseguenza, nel caso dell’Irap, la compensazione delle spese sembra una soluzione più che equa, ferme restando a carico del contribuente le spese di giudizio e della consulenza tecnica.
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