Invitare alle telefonate erotiche non costituisce favoreggiamento alla prostituzione

Pubblicato il 01 settembre 2012 Con la sentenza n. 33546 depositata il 31 agosto 2012, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici dei gradi di merito avevano condannato un uomo imputato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione per aver invitato una ragazza ad effettuare telefonate erotiche a pagamento.

Secondo la Suprema corte, in particolare, era da ritenere assente, nel caso di specie, la componente lesiva della dignità della prostituta consistente nella messa a disposizione del proprio corpo “alla mercè e secondo la volontà dei cliente, ovvero nella funzione strumentale alla percezione di una utilità assegnata al proprio corpo dal soggetto che fornisce la prestazione sessuale”.

Di fatto – si legge nel testo della decisione - le telefonate erotiche, anche se effettuate al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono essere equiparate a prestazioni sessuali.
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