Per l’operazione senza pagamento del corrispettivo, è necessario emettere un documento commerciale, specificando “corrispettivo non riscosso”; al momento del pagamento dovrà essere generato un nuovo documento commerciale richiamando gli elementi identificativi del precedente.
Si tratta di uno dei chiarimenti presenti nella circolare n. 3 del 21 febbraio 2020, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che fornisce indicazioni sul credito d’imposta per l’acquisto dei registratori di cassa.
Nel mese di marzo sarà messo a disposizione sul sito dell’Agenzia (agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico) il servizio “FAQ - Risposte alle domande più frequenti” a completamento della disciplina in parola.
Dal 1° gennaio 2020 vige l’obbligo generico, per i commercianti e coloro che svolgono le attività indicate nell'articolo 22, DPR n. 633/1972, di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. Regole speciali sono state fissate con decreto Mef 10 maggio 2019 e successive modificazioni.
Il documento specifica che non soggiacciono all’obbligo di memorizzazione:
Per quanto riguarda i soggetti che fruiscono del regime forfettario, l’Agenzia precisa che sono assoggettati agli obblighi in parola, tranne il caso in cui svolgano attività esonerate.
La normativa prevede che sia emesso un documento commerciale ogni volta in cui si proceda ad una cessione di bene o ad una prestazione di servizi, a prescindere dal momento impositivo Iva. Ciò significa che il documento commerciale va generato anche nel caso in cui il pagamento non sia stato riscosso.
Le istruzioni delle Entrate dispongono che, nel caso di cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento, si deve procedere alla memorizzazione dell’operazione e ad emettere un documento commerciale, evidenziando che il corrispettivo non è stato riscosso; al momento del pagamento non occorre generare un nuovo documento, potendo l’esercente emettere una quietanza di pagamento.
Stessa procedura va seguita per il caso di prestazione di servizi senza pagamento del corrispettivo, solo che, al momento del saldo, occorre generare un nuovo documento commerciale richiamando gli elementi indentificativi di quello precedente.
Questo sempre se il cedente o prestatore non decida di certificare il corrispettivo mediante emissione di una fattura “immediata”, entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, o “differita” (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni), in presenza dei necessari requisiti.
Ipotesi particolare è quella che riguarda i buoni pasto. La circolare 3/2020 prevede che, alla ricezione del buono pasto, il prestatore:
Per quanto riguarda l’invio dei dati, fino al 30 giugno 2020 la trasmissione contempla un ammontare dei corrispettivi comprensivo anche degli importi dei resi, degli annulli, dei corrispettivi non riscossi collegati ai buoni pasto. Dal 1° luglio 2020, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi all’Agenzia dovranno contenere gli elementi informativi della transazione di maggior dettaglio.
Se si opta per la vecchia fattura, non è necessario emettere il documento commerciale, essendovi alternatività rispetto alla memorizzazione e invio dei corrispettivi.
Al fine di agevolare l’obbligo di dotarsi o di adeguare i registratori di cassa appositi, il legislatore ha introdotto, per gli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta a favore degli esercenti. L’attuazione è avvenuta a mezzo del provvedimento agenziale n. 49842 del 28 febbraio 2019.
In merito l’Agenzia ha chiarito quanto segue:
In base al Dlgs n. 127/2015, la mancata memorizzazione o trasmissione, o l’invio di dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l’applicazione delle sanzioni, rispettivamente, pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro e la chiusura temporanea dell’esercizio nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio.
E’ stata però prevista una moratoria: per il primo semestre di vigenza dei nuovi obblighi - dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per gli altri – le sanzioni non vengono applicate se l’operatore ha liquidato correttamente l’imposta ma invia i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per l’Agenzia, memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento per l’esatta documentazione dell’operazione e dei corrispettivi; dunque, la sanzione emerge anche se manca uno solo di tali atti.
Le sanzioni non si cumulano: il cedente/prestatore che ha violato le regole in tema di memorizzazione e quelle del successivo invio dei dati, è soggetto ad una sola sanzione.
E’ però ammesso il ravvedimento operoso in caso di tardivo adempimento dell’obbligo di memorizzazione e/o di trasmissione dei dati dei corrispettivi.
Completano la circolare indicazioni sulla “ventilazione dei corrispettivi” e la certificazione delle cessioni di carburanti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".