In scadenza la moratoria delle sanzioni per il mancato invio dei corrispettivi per i soggetti obbligati dal 1° luglio 2019 alla trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate.
Gli obbligati che non hanno inviato i dati del mese di luglio entro i termini ordinari, devono provvedervi - direttamente o attraverso gli intermediari - entro il 2 settembre 2019, pena la sanzione (art. 2 comma 6 del Dlgs 127/2015) del 100% dell’imposta corrispondente all’importo non tramesso con sospensione della licenza.
Chi non ha il registratore telematico può avvalersi dei servizi attivati dall'Agenzia delle entrate, come chiarito dall’Agenzia nella circolare 15/2019.
Si ricorda che il Dlgs 127/2015 obbliga ad inviare i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
In fase di prima applicazione della nuova normativa, è stata concessa una moratoria delle sanzioni: nei primi sei mesi di vigenza dell’obbligo, i corrispettivi possono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione.
Invece, non sono slittati i termini per la liquidazione dell'Iva, per l'obbligo di certificazione, con emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale, e per l'obbligo di annotazione degli importi nel registro dei corrispettivi.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".