La Ctr di Bologna, con la sentenza n. 147/06/06, ha giudicato non elusiva la pratica di affidare una parte del processo produttivo a terze economie insieme al contestuale utilizzo delle immobilizzazioni agevolate. Pertanto, non è revocabile il bonus investimenti nel caso di una temporanea concessione a terzi soggetti dei beni strumentali acquisiti con l'agevolazione purché venga completato il ciclo produttivo iniziato dalla beneficiaria. La questione verteva sul disposto dei commi 2 e 7, dell'articolo 8, della legge 388/2000, per cui si perde il diritto all'agevolazione se si distoglie il bene, ottenuto per le produzioni localizzate in aree depresse, dalla specifica struttura produttiva di riferimento. La Commissione ha spiegato che concedere a terzi l'utilizzo momentaneo degli immobilizzi agevolati non significa destinare gli stessi ad altra struttura produttiva, dal momento che una volta terminata la funzione della ricevente, connessa all'attività dell'azienda affidataria, il bene viene restituito.
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