Investimenti con i proventi dei beni personali esclusi dalla comunione

Pubblicato il 19 novembre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19454 del 9 novembre 2012, ha ricordato come, ai sensi dell’articolo 179, secondo comma del Codice civile, gli acquisti di beni immobili o mobili registrati effettuati con il prezzo del trasferimento dei beni personali di uno dei coniugi necessitano sia della partecipazione alla traslazione dell’altro coniuge, sia del “concorde riconoscimento della natura personale del bene e l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione della comunione”.

Per i beni diversi dagli immobili e mobili registrati – continua la Corte - l’articolo 179 medesimo, al primo comma, esclude la necessaria condizione della partecipazione dell'altro coniuge all'acquisto. Per questi, inoltre, la dichiarazione indicata nella lettera f) dell'articolo 179, comma 1, del Codice civile non occorrerebbe neanche in presenza della prova certa della provenienza delle risorse utilizzate per l'atto traslativo dal trasferimento di beni personali.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità sono stati ritenuti estranei alla comunionei dei valori mobiliari acquistati da uno dei due coniugi con somme personali.
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