La circolare n. 37/E dell’agenzia delle entrate precisa che solo per il subappaltatore opera il regime di inversione contabile, che non si applica invece alle prestazioni rese direttamente dall’appaltatore principale nei confronti di imprese di costruzione o ricostruzione. Per individuare le prestazioni per le quali si adotta il reverse charge si deve fare riferimento al codice di attività Atecofin (2004), utilizzato dai contribuenti nelle dichiarazioni Iva. Le nuove regole previste nel documento agenziale entrano in vigore dal 1° gennaio 2007. la circolare chiarisce che anche le prestazioni d’opera sono soggette all’inversione contabile, mentre le forniture con posa in opera e le prestazioni professionali di ingegnere e architetto e geometra sono fuori dal meccanismo.
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