Inversione contabile anche per i dispositivi a circuito integrato
Pubblicato il 08 febbraio 2012
L’agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 13 del 7 febbraio 2012, rispondendo al quesito presentato da un’associazione di categoria, ha voluto sciogliere uno fra i maggiori dubbi riguardanti l’applicazione delle disposizioni dell'articolo 17, sesto comma, lettera c) del Dpr
633/72, in vigore dal 1° aprile 2011.
L’istanza mirava ad ottenere delle precisazioni aggiuntive rispetto a quanto già precisato dall’Agenzia con la risoluzione n.
36/E/2011, in cui si affermava che rientrano nell’ambito dell’inversione contabile i dispositivi comunque riconducibili ai concetti di circuiti integrati elettronici di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura della tariffa doganale.
L’Agenzia compie ora un passo in avanti e, sentendo anche il parere delle Dogane, vuole meglio specificare cosa s’intende per dispositivi a circuito integrato da assoggettare al regime dell'inversione contabile.
Appreso che i dispositivi a circuito integrato, come le unità centrali di elaborazione (Cpu), vengono ora realizzate con tecnologia multi-core, nel senso che presentano più nuclei di processori fisici montati sullo stesso package, classificabile al codice NC 8542 3110, l'agenzia delle Entrate precisa che devono essere assoggettati all'obbligo di inversione contabile anche quei dispositivi a circuito integrato, come i componenti di personal computer, riconducibili al suddetto codice.
Importante, poi, l’ulteriore specificazione fatta secondo cui per l’applicazione del reverse charge rileva la riferibilità del bene nella classificazione dei dispositivi a circuito integrato a prescindere dalla loro effettiva utilizzazione. Pertanto, il meccanismo dell’inversione contabile si applica ai microprocessori e alle Cpu in quanto oggettivamente idonei ad essere installati in personal computer o apparecchi analoghi, anche se poi, di fatto, destinati ad essere incorporati in altre apparecchiature, come gli elettrodomestici.