Intrastat, stop ai trimestrali acquisti. Riduzione del numero dei contribuenti soggetti all’obbligo

Pubblicato il 26 settembre 2017

Con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, il direttore dell’Agenzia delle Entrate - di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istat – adotta misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”).

L'intervento è sui seguenti elenchi riepilogativi:

Abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi e modelli INTRA mensili esclusivamente ai fini statistici

Le semplificazioni, valide per gli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1°gennaio 2018, riducono il numero dei contribuenti soggetti all’obbligo:

Superamento della nuova soglia con il nuovo meccanismo

Le nuove soglie - spiega il documento - al di sopra delle quali devono essere presentati gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari ai fini statistici: l’obbligo sussiste se l’ammontare degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro, per gli acquisti di beni e a 100.000 euro per le prestazioni di servizi ricevute.

Le informazioni di rilievo statistico connesse agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti trimestrali, per i quali è stato eliminato l’obbligo di presentazione degli Intrastat, sono ricavate dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ovvero dalle fatture elettroniche trasmesse telematicamente.
 
Il nuovo sistema richiede che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni.

Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).

La semplificazione ottempera all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (decreto milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che decreta la razionalizzazione dei flussi informativi Intrastat volta a raggiungere un duplice obiettivo: evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti IVA e ridurre – nel rispetto della normativa UE – le informazioni fiscali e statistiche da trasmettere all’Amministrazione.

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