Intrastat INTRA-2 Ultimo invio

Pubblicato il 11 gennaio 2017

L'Agenzia delle Dogane scioglie il dubbio sull'adempimento Intrastat con Modello INTRA-2, soppresso per effetto della Legge 225/2016, di conversione del Dl 193/2016 (decreto fiscale), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Resta l'obbligo per il quarto trimestre ed il mese di dicembre dell’anno 2016

Nel merito, si chiarisce che i soggetti obbligati restano tenuti, entro il 25 gennaio 2017, alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi (Modelli INTRA -2) concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea - articolo 50, comma 6, del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre, n. 427 - relativamente al quarto trimestre ed al mese di dicembre dell’anno 2016.

Il dubbio generato dalla soppressione

La disposizione della soppressione ha generato perplessità poiché non precisa il periodo di riferimento delle operazioni da indicare negli elenchi di cui viene prevista l’abolizione.

Ma le Dogane (con la nota n. 244 del 10 gennaio 2017) spiegano che l’espressa abrogazione - art. 4, comma 4 del decreto fiscale - di una serie di obblighi di comunicazione prima posti a carico dei contribuenti soggetti all’Iva, come le comunicazioni Intrastat relative agli acquisti di beni e servizi, è strettamente correlata all’introduzione (prevista dal comma 1) di un nuovo adempimento: la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, attraverso una riscrittura dell’art. 21 del Decreto legge n. 78 del 2010 che disciplinava il cosiddetto spesometro.

Il nuovo adempimento dello spesometro trimestrale, prevede, decorre dal 1° gennaio 2017, la comunicazione dei dati delle fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate nel medesimo periodo, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni: le informazioni relative a periodi precedenti (ultimo trimestre 2016 e dicembre 2016) non dovranno essere oggetto di detta comunicazione telematica.

Ne deriva quanto assunto: con la trasmissione del modello INTRA-2, riferito all’ultimo trimestre e all’ultimo mese dell’anno 2016, non c'è una duplicazione di adempimenti a carico dei soggetti Iva, poiché reca informazioni di cui, altrimenti, l’Amministrazione finanziaria non potrebbe diversamente disporre.

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