Intervento sostitutivo del condomino Solo se urgente

Pubblicato il 11 aprile 2017

Il singolo condomino che abbia fatto spese per le cose comuni senza previa autorizzazione dell’amministratore, non ha diritto al rimborso da parte degli altri condomini, a meno che non si tratti di spese urgenti.

In altre parole, l’intervento sostitutivo del singolo condomino (con diritto al rimborso delle spese sostenute) è ammesso solo nei casi in cui, in presenza di un’esigenza che richiede un intervento urgente e non dilazionabile nel tempo, non sia ragionevolmente prevedibile investire dell’attività l’amministratore, senza porre in concreto pericolo il bene condominiale.

Inerzia del condominio Non sempre giustifica l’intervento sostitutivo

Per contro, ove il condominio versi in una situazione di stasi patologica, ossia in un’inerzia operativa stabilizzata, non è consentito al singolo condomino sostituirsi in via generalizzata – salvo i casi di cui si è sopra detto – agli organi condominiale competenti.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, accogliendo le ragioni di un condomino che si era opposto al decreto ingiuntivo intimatogli per il pagamento, pro quota, di alcuni lavori sulle parti condominiali, anticipati da altro condomino; ossia, una società gestrice di attività alberghiera sita all'interno del complesso condominiale. Quest’ultima, in particolare, assumeva di essere stata costretta all'intervento sostitutivo, dato lo stato d’inerzia in cui versava il Condominio.

Ebbene la Corte Suprema, con sentenza n. 9177 del 10 aprile 2017, ha dato ragione al condomino opponente, stante la rilevata mancanza di urgenza delle spese sostenute dalla società. Invero, l’entità, l’estensione e l’eterogeneità dei lavori da quest’ultima effettuati, costituisce indice univoco dello svolgimento di una vera e propria attività di gestione, piuttosto che di sporadici interventi resi necessari da urgenza ed imprevedibilità.

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