Intervento sostitutivo. Aggiornamenti sul DURC dal Ministero

Pubblicato il 08 marzo 2012
Nel contributo di questa settimana scegliamo il richiamo alla circolare n. 3 del 16 febbraio 2012, proprietà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che fornisce considerevoli indicazioni sull’applicazione dell’articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010, in materia di “intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore”.
 
____________________________________________________________________________________________________________

RIFERIMENTO NORMATIVO

DPR 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

TITOLO II – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Art. 4. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore (art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 
___________________________________________________________________________________________________________

Il documento consente di sciogliere i nodi interpretativi che non hanno permesso fosse applicata una disciplina di basilare importanza per le imprese, in quanto permette di sbloccare i pagamenti delle stazioni appaltanti pubbliche a fronte di un DURC negativo, attraverso una preventiva regolarizzazione delle inadempienze contributive, ad opera proprio delle stazioni appaltanti. Le indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione di quell’articolo di Legge, si sono rese necessarie data l’introduzione del particolare meccanismo che, appunto, consente alle stazioni appaltanti di sostituirsi al debitore principale – corrispondendo così, in tutto o in parte, le somme dovute in forza del contratto di appalto agli Istituti o alle Casse edili - quando il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) evidenzi inadempienze contributive relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto stesso.

Spetta al responsabile del procedimento del DURC che ha segnalato le irregolarità, trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alla inadempienza.

INTERVENTO SOSTITUTIVO

Il pagamento del dovuto è disposto - direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi - da:

• AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI;
• ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO;
• ENTI AGGIUDICATORI;
• ALTRI SOGGETTI AGGIUDICATORI;
• STAZIONI APPALTANTI.

Sull’importo netto progressivo viene operata una ritenuta dello 0,50%, solo a seguito della quale la stazione appaltante trattiene le somme dovute all’appaltatore.

QUANDO

L’intervento sostitutivo opera:

- quando il debito delle stazioni appaltanti verso gli appaltatori copre interamente quanto dovuto agli istituti e alle casse edili;
- quando il debito colma solo in parte le inadempienze evidenziate nel Documento.

In questo secondo caso, il dovuto andrà ripartito tra i creditori in proporzione ai crediti di ciascun Istituto e Cassa elencati nel DURC o comunicati da essi, a seguito di richiesta della stazione appaltante.

Il Ministero esemplifica questa seconda ipotesi.

SOMMA DOVUTA: euro 5.000,00 (il debito colma solo in parte le irregolarità):

- INPS (il credito vantato è di 5.000,00 euro) = l’Istituto riceverà 2.500,00 euro (il 50% del totale);
- INAIL (il credito vantato è di 4.000,00 euro) = l’Istituto riceverà 2.000,00 euro (il 40% del totale);
- CASSA EDILE (il credito vantato è di 1.000,00 euro) = la Cassa riceverà 2.500,00 euro (il 10% del totale).

ATTENZIONE: LE STAZIONI APPALTANTI – ANCOR PRIMA DI VERSARE AGLI ISTITUTI E ALLE CASSE EDILI SECONDO LA PROCEDURA ORA DESCRITTA – SONO TENUTE A COMUNICARE AD ESSI L’INTENZIONE DI SOSTITUIRSI AL DEBITORE ORIGINARIO ATTRAVERSO UN PREAVVISO DI PAGAMENTO E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI IN LORO FAVORE.

SUBAPPALTO

L’intervento sostitutivo della stazione appaltante per sanare i debiti, questa volta, del subappaltatore, è possibile, ma:

1. in presenza di somme residue a seguito delle ritenute ex articolo 4, comma 3, del DPR n. 207/2010 ed a seguito dell’intervento sostitutivo attivato per irregolarità del DURC dell’appaltatore;
2. senza eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha verso il subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare.

ATTENZIONE: L’ATTIVAZIONE DELL’INTERVENTO SOSTITUTIVO IMPEDISCE IL PAGAMENTO DELL’APPALTATORE, POICHE’ - A RIGOR DI LOGICA - LE SOMME SPETTANTI ORIGINARIAMENTE A QUEST’ULTIMO, SONO VERSATE PRIORITARIAMENTE AGLI ISTITUTI E ALLE CASSE EDILI, NELL’ESIGENZA DI OTTENERE UN DURC REGOLARE CHE, SOLO, CONSENTE ALLE IMPRESE DI OPERARE NEL MERCATO E DI SALVAGUARDARE DI COSEGUENZA I CREDITI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, I QUALI, SE ANZI SODDISFATTI PER PRIMI, POTREBBERO ESSERE COMPROMESSI, LASCIANDO INALTERATA LA IRREGOLARITA’ EVIDENZIATA NEL DURC, IN PRESENZA DELLA QUALE SONO INTERDETTI LA PARTECIPAZIONE AD APPALTI PUBBLICI ED I LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA MA E’ ANCHE IMPEDITA LA FRUIZIONE DEI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI, COME PURE LA FRUIZIONE DEI BENEFICI, NONCHE’ LE SOVVENZIONI, PREVISTI DALLE LEGGI COMUNITARIE.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy