Intervento Inps sui benefici alle cooperative
Pubblicato il 29 maggio 2012
Con il messaggio n.
8594, del 18 maggio 2012, l'Inps chiarisce che i benefici concessi alle cooperative e ai loro consorzi di trasformazione, previsti dall'articolo 9 della legge n.
67, dell'11 marzo 1988, qualora le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione avvengano in territori diversi da quelli di provenienza del prodotto, sono concessi esclusivamente se c'è congruenza tra le giornate di fabbisogno lavorativo per la produzione di una certa quantità di prodotto con quelle effettivamente denunciate sulla denuncia trimestrale del socio, in qualità di datore di lavoro o lavoratore autonomo.
Già nel messaggio n. 6613, del 3 marzo 2006, l'Istituto aveva confermato che i benefici che sarebbero spettati ai singoli soci, conferenti il prodotto stesso, in relazione ai territori di provenienza, riguardano anche le cooperative e i loro consorzi di trasformazione, che trasformano, manipolano e commercializzano in territori diversi da quelli di provenienza del prodotto.
Con il messaggio del 18 maggio 2012 si sottolinea che i benefici devono trovare corrispondenza nelle fasi lavorative non già oggetto di agevolazioni in capo ai soci conferitori ed essere concessi solo per la parte di attività che sarebbe stata svolta dal socio stesso mancando il vincolo associativo.