Intervento Inail su imposta di soggiorno per gli assicurati

Pubblicato il 20 luglio 2013 L'Inail, con nota del 17 luglio 2013, interviene a chiarire l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di assicurati Inail che fruiscono di soggiorni climatici.

L'imposta, abolita nel 1991 e reintrodotta con Dlgs n. 23 del 14 marzo del 2011, è detta anche “tassa di soggiorno” ed è applicata a carico di persone che alloggiano in strutture ricettive situate in luoghi classificati come “località turistica” o “città d'arte”, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno.

Per quanto riguarda le convenzioni alberghiere per soggiorni climatici a favore di assicurati Inail, sul territorio nazionale è operante una “convenzione tipo”, approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 654 del 27 maggio del 1996. L'articolo 3 della citata convenzione prevede il riconoscimento di una “retta giornaliera pro-capite”, comprensiva anche delle tasse di servizio ed ogni altra tassa ed imposta ad esclusione dell'Iva.

Dal momento che l'introduzione dell'imposta di soggiorno è successiva alla delibera n. 654/1996, la struttura convenzionata con l'Inail non può chiedere all'assistito o al suo eventuale accompagnatore, ove previsto dalla normativa locale e previa verifica delle eventuali esenzioni localmente previste, il pagamento dell'imposta per conto dell'ente locale.

Visto che l'imposta non può annoverarsi tra le tariffe previste dal citato articolo 3 e sulla base del principio di tenere indenne l'assistito e il suo eventuale accompagnatore dal pagamento di tasse ed imposte di ogni genere, che è a fondamento della convenzione, a fronte dei giustificativi di spesa, l'Istituto dovrà provvedere al suo rimborso.
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