Intervento della Corte Costituzionale sui termini di ricorso
Pubblicato il 06 giugno 2013
La Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 119 del 3 giugno 2013, stabilisce l'incostituzionalità dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs n.
124/2004 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs n.
150/2011, ritenendo violati gli articoli 3 e 113 della Costituzione.
La questione riguarda i ricorsi introdotti dal D.Lgs n. 124/2004: quello proponibile alla direzione regionale del lavoro e concernente le ordinanze ingiunzioni delle DPL (regolamentato dall'art. 16) e quello al comitato regionale per i rapporti di lavoro (art. 17).
La Corte evidenzia la diversità di trattamento: infatti, mentre nel primo caso il ricorso alla via giudiziaria in caso di esito negativo è proponibile entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla scadenza del termine fissato, nel secondo caso è previsto un unico termine di 30 giorni sia per il ricorso al comitato regionale che per quello successivo al giudice, termine che si sospende in caso di ricorso al comitato regionale, riprendendo successivamente con la sottrazione dei giorni compresi tra la notifica del provvedimento e la proposizione del ricorso.