E’ legittimo l’intervento ad adiuvandum delle Associazioni di consumatori nei giudizi instaurati dai singoli risparmiatori, ancorché avvenuto in epoca precedente l’introduzione del Codice del consumo (e della class action) e nel vigore della Legge 281/1998.
Per poter intervenire, tuttavia, dette Associazioni dovevano essere inserite nell'elenco di cui all’art. 5 cit. Legge 281/1998 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale); iscrizione avente carattere costitutivo della legittimazione, dunque da allegare da parte degli attori.
A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 23304 del 16 novembre 2016, nell'ambito di una controversia instaurata da singoli risparmiatori – ove erano poi intervenute due Associazioni - nei confronti di una Banca, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla negoziazione di prodotti finanziari.
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