Intervallo tra 2 contratti a termine, il Ministero non si sostituisce alle parti

Pubblicato il 08 novembre 2012 Con la circolare n. 27 del 7 novembre 2012 il Ministero del Lavoro interviene sulle deroghe al rispetto degli intervalli temporali, fissati dalla riforma Fornero, tra due contratti a tempo determinato (dai 60 ai 20 e dai 90 ai 30 giorni) e dà indicazioni interpretative sulla portata delle recenti modifiche ex Dl 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato in sede di conversione nella legge 134/2012.

Il chiarimento più importante, perché atteso da imprese e sindacati, è che si potranno ridurre gli intervalli per il rinnovo di due contratti a termine con lo stesso lavoratore (la riforma fissa tali intervalli in 60 o 90 giorni, a seconda dei mesi di durata del contratto) in tutti i casi previsti dai contratti collettivi di qualsiasi livello.

Nella circolare è detto che un eventuale intervento del Ministero potrà avvenire solo per puntualizzare la casistica delle “ragioni organizzative qualificate” (avvio di una nuova attività, lancio di un nuovo prodotto etc...) che motivano accordi di livello interconfederale o di categoria - ovvero, in via delegata, a livello decentrato - di riduzione della durata degli intervalli.

Dunque, non servirà un decreto che disciplini le riduzioni, ma esse potranno essere direttamente stabilite dai contratti collettivi, territoriali o aziendali, anche con motivazioni al di fuori dei processi organizzativi citati.

In merito ai 400mila contratti a termine già in essere e che stanno per scadere, non viene data indicazione. Pertanto, stante il fatto che nella maggior parte dei Ccnl nulla sia stabilito in tal senso, non c'è possibilità di intervento, fattibile solo con i rinnovi.
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