Interpretazione restrittiva dell’Inps sull’agevolazione per l’Abruzzo

Pubblicato il 23 novembre 2011 Con il messaggio n. 21964, del 22 novembre 2011, l’Inps interviene sulla ripresa della riscossione dei contributi relativi al periodo aprile 2009 – dicembre 2010, oggetto di sospensione per gli eventi sismici d’Abruzzo.

L’Inps interpreta che, dal momento che la decorrenza delle misure della legge di stabilità è fissata al 1° gennaio 2012, nel periodo 8 novembre 2011 – 31 dicembre 2011 continuano a trovare applicazione le disposizioni ex Opcm n. 3976 dell’8 novembre 2011, ossia senza applicazione dell’agevolazione di cui alla legge di stabilità.

Nel messaggio si spiega che dopo vari interventi legislativi e di prassi, un’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri – Opcm n. 3976 dell’8 novembre 2011 - ha stabilito l’estensione della sospensione fino a dicembre 2011 e l’obbligo di versare entro dicembre 2011 le rate in scadenza tra gennaio e la fine di dicembre 2011.

L’ultimo intervento - legge 12 novembre 2011, n. 183 (pubblicata su G.U. del 14 novembre 2011, n. 265), articolo 33, comma 28 - ha fissato la data della ripresa al 1° gennaio 2012. Inoltre, ha stabilito l’agevolazione che recita che il versamento andrà effettuato “…senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento”.

Dunque, la legge di stabilità non sostituirebbe le regole dell’Ordinanza citata, in quanto interviene sulle stesse a partire da una data successiva (gennaio 2012). Ne consegue che l'Inps potrebbe chiedere il versamento di tutte le rate del 2011 senza sconti ed entro fine 2011.
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