Interpretazione del contratto, rilievo anche alla condotta delle parti
Pubblicato il 10 dicembre 2014
Con la
sentenza n. 25840 depositata il 9 dicembre 2014, la Corte di cassazione, Terza sezione civile, ha enunciato alcuni principi di diritto in materia di
interpretazione dei contratti alla luce del
testo negoziale, della
condotta delle parti e del
principio di buona fede.
La vicenda all'esame della Suprema corte riguardava una
compravendita immobiliare nel cui contesto l'acquirente si era impegnato a pagare parte del prezzo trasferendo ai promittenti venditori una porzione di altro immobile, una volta ristrutturato.
Criteri di interpretazione
I giudici di legittimità, in particolare, hanno precisato che il
primo criterio da seguire nell'
interpretazione contrattuale consiste nella
ricerca della comune volontà delle parti, che deve avvenire – si legge nel testo della decisione – non solo sulla base del
testo negoziale, ma in base alla
condotta delle parti ed al
complesso dei patti contrattuali.
Inoltre – continua la Corte – la regola “
in claris non fit interpretatio” non è applicabile in presenza di clausole che, pur se riguardate in sé, “
non siano coerenti con l'intenzione delle parti, per come desumibile dalle altre parti del contratto”.
E nel caso sussista un
collegamento negoziale tra più contratti, la Corte precisa che
ciascuno di essi va interpretato tenendo conto della
condotta dei contraenti nella stipula e nell'esecuzione dei contratti collegati, se reciprocamente nota.
Infine,
se una delle parti manifesti la volontà di attribuire un certo significato ad una
clausola ambigua e
l'altra presti acquiescenza a tali manifestazioni di volontà, l'
interpretazione del contratto secondo
buona fede impone
di ritenere quella interpretazione coerente con la comune volontà delle parti.