Ex articolo 37, terzo comma, Dpr 600/73, se risulta che il contribuente ha di fatto percepito gli introiti, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, devono essere imputati allo stesso i redditi formalmente attribuiti a un soggetto interposto.
In sintesi:
Dunque, si tratta di elusione fiscale anche nel caso in cui la società interposta esista e le operazioni, oggetto di verifica, siano realmente avvenute, ma poste in essere per aggirare l’applicazione della normativa fiscale sfavorevole.
A stabilirlo, dando ragione al Fisco, la sezione tributaria della Cassazione con la sentenza 11937 del 10 giugno 2016.
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