La Banca d'Italia, con circolare n. 273 del 5 gennaio 2009, detta una nuova disciplina sulle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario, società cioè che svolgono nei confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. Le informazioni richieste da Banca d'Italia riguardano lo stato patrimoniale, i crediti di firma, gli impegni, i rischi ed i conti d'ordine, l'attività svolta, il conto economico dell'intermediario e l'eventuale utilizzo di agenti finanziari per la promozione e vendita dei propri prodotti. Le segnalazioni dovranno essere effettuate con periodicità semestrale, con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.
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