Al promittente acquirente che abbia versato caparra confirmatoria possono essere attribuiti, in ipotesi di inadempimento della controparte al contratto preliminare di vendita, anche gli interessi sulla stessa, interessi che, tuttavia, non spettano automaticamente ma solo su espressa domanda della parte.
Oltre ad ottenere la restituzione del doppio della caparra, infatti, non possono essere riconosciuti al medesimo degli interessi “mai richiesti”.
E’ quanto evidenziato dai giudici della Seconda sezione civile di Cassazione nel testo della sentenza n. 22662 depositata il 5 novembre 2015.
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