Interessi, stretta spiazza-rate
Pubblicato il 11 settembre 2008
La Finanziaria 2008 ha fissato nuove regole in materia di deducibilità degli interessi passivi rivedendo, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, la suddetta disciplina ai fini Ires, in seguito alla sostituzione degli articoli 96, 97 e 98 del Tuir. Da quest’anno, dunque, gli oneri finanziari delle aziende non sono più integralmente deducibili, ma possono essere dedotti dal proprio imponibile in relazione all’attività svolta. In particolare – come specifica l’articolo 96 del Tuir - le imprese possono dedurre gli interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi, mentre l’eccedenza è deducibile fino a concorrenza del 30% del risultato operativo lordo e l’ulteriore eccedenza è deducibile negli esercizi successivi, a condizione che vi sia capienza del Rol dei relativi esercizi. Pertanto, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari a 10mila euro per il 2008 e 5mila euro per il 2009. In questo caso, l’impresa dovrà “semplicemente verificare annualmente la congruità del costo dell’indebitamento rispetto al Rol della gestione caratteristica. Se gli interessi passivi maturati nell’anno superano il 30% del risultato lordo del conto economico, l’eccedenza degli interessi e rinviata ai periodi successivi”. Per le banche e assicurazioni è prevista, invece, una quota forfettaria di indeducibilità sugli interessi passivi: il 4% a regime e il 3% per quest’anno.