Interessi moratori per ritardo nel pagamento di imposte. Non deducibilità

Pubblicato il 05 ottobre 2022

Il caso affrontato dalla Corte di cassazione riguarda la censura da parte di una Srl della pronuncia di secondo grado per aver ritenuto non deducibili gli interessi passivi di mora per ritardato pagamento di imposte.

Secondo la società, tali interessi sono sempre inerenti, ai fini della deducibilità, non rilevando se essi siano o meno accessori al tributo a cui derivano.

Ciò, invero, non viene accolto dalla Corte Suprema che, nell’ordinanza n. 28740 emessa il 4 ottobre 2022, richiama la normativa applicabile alla questione ossia l’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Interessi passivi sempre deducibili?

Tale norma dispone che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi…”.

Da ciò deriva la chiara volontà legislativa di considerare un diverso trattamento per gli interessi passivi, nel senso che sarebbero sempre deducibili.

Tuttavia, osservano i magistrati, va considerato che non si può arguire dalla norma che siano sempre deducibili gli interessi moratori per ritardato pagamento delle imposte.

Interessi di mora per ritardato pagamento delle imposte: sono indeducibili

La Corte fa presente che una certa giurisprudenza si è espressa nel senso di considerare che tali interessi non hanno funzione sanzionatoria e, pertanto, la loro deducibilità non può essere a priori esclusa. Però, in epoca recente, la stessa giurisprudenza ha posto l’accento sulla natura del titolo dal quale deriva l’obbligo degli interessi per sostenere che non può parlarsi di deducibilità se l’obbligazione principale è una sanzione.

In definitiva, si osserva nell’ordinanza 28740/2022, occorre seguire il principio per cui gli interessi passivi sono deducibili se l’operazione a cui accedono è in relazione ai ricavi prodotti dall’impresa. Diversamente, se l’operazione non è idonea a produrre utili, come nel caso di interessi moratori per ritardato pagamento di imposte, la deducibilità è da escludere.

Tali interessi, seppur non aventi natura sanzionatoria, non hanno fonte nell’attività d’impresa in quanto sono erogati per l’inosservanza di un obbligo relativo al pagamento di tributo. Ciò esclude, quindi, il diritto alla deduzione.

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