Interessi da finanziamenti concessi da una banca svizzera a clienti italiani, tasse in Italia

Pubblicato il 12 settembre 2019

Se la banca elvetica non ha una stabile organizzazione in Italia non deve assumere la qualifica di sostituto di imposta in relazione ai redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute dai propri clienti italiani in Svizzera. La tassazione è in Italia.

È quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 379 dell’11 settembre 2019, in merito agli interessi derivanti da finanziamenti concessi da un istituto di credito svizzero a clienti residenti in Italia.

Come indicato nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 3.1, gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.

Le società non residenti, infatti, seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti indicati al primo comma dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, in linea di principio, ne sono oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.

L’Agenzia, inoltre, chiarisce che la banca svizzera, in luogo dell’applicazione dell’ordinaria aliquota Ires, può godere del trattamento convenzionale più favorevole (ossia del 12,50%) anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituto d’imposta, come indicato nell’articolo 11 del modello Ocse contenuto nella Convenzione Italia - Svizzera.

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