Quando conseguiti da società ed enti esercenti attività commerciali residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti - di cui all’art. 73 comma primo lett. a) e b) e d) D.p.r. n. 917/1986 – o nell'esercizio di imprese commerciali, gli interessi sui mutui, finanziamenti o simili non costituiscono reddito da capitale e vanno qualificati come una delle componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa. Conseguentemente non sorge, per il soggetto erogante, l’obbligo di effettuare la ritenuta d’imposta, salvo i casi espressamente previsti dall'art. 26 D.p.r. n. 600/1973.
E’ il principio conclusivamente affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria civile, con sentenza n. 19793 del 9 agosto 2017, secondo cui – in riferimento al caso sottopostole – nessuna ritenuta è prevista, nemmeno a titolo di acconto, in ipotesi come quella di specie, in cui gli interessi sono corrisposti a società residente.
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