Interesse di dilazione e somme aggiuntive, nuovi tassi

Pubblicato il 31 ottobre 2022

L’Inps rende noto, con la circolare n. 124 del 28 ottobre 2022, l’aumento del tasso di interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguente all’innalzamento da parte della Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 27 ottobre 2022, di 75 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema pari, dal 2 novembre 2022, al 2,00%.

Interesse di dilazione e di differimento

ATTENZIONE: L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è quindi pari all’8% annuo, e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal prossimo 2 novembre; pertanto, i piani di ammortamento già emessi e notificati non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari all’8%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2022.

Sanzioni civili

Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui alla lettera a), comma 8, dell’art. 116 della L. n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,50% annuo (tasso del 2,00% maggiorato di 5,5 punti); tale percentuale trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, del citato articolo 116, comma 8.

In caso di evasione, la sanzione civile annua è pari al 30% nel limite del 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Procedure concorsuali, le sanzioni ridotte

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, a condizione dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese e nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della L. n. 388/2000, devono essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema e, nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Poiché, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in oggetto, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d’anno), dal prossimo dal 2 novembre 2022 la riduzione delle sanzioni sarà pari al 2,00%.

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