Interesse ad agire per il pagamento anche con acquiescenza del debitore
Pubblicato il 13 dicembre 2014
Il
creditore, ancorché non disponga di un titolo esecutivo, è da ritenere
sempre titolare di un interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. per ottenere la condanna del debitore al
pagamento di una somma di denaro.
In tal caso, l'obbligazione è, infatti, per ciò solo, sorretta dall'interesse ad agire,
senza che rilevi l'atteggiamento – antagonistico o meno – assunto dal debitore.
In altre parole, il fatto stesso che sia sorta un'
obbligazione liquida ed esigibile è
idoneo di per sé
a far sorgere l' interesse del creditore all'adempimento,
senza che vi sia alcun
onere, a suo carico,
di interpellare il debitore circa le sue intenzioni di adempiere.
E' questo il principio enunciato con
sentenza n. 25841 del 9 dicembre 2014 dalla Corte di Cassazione, con cui la stessa decide sulla
domanda di risoluzione di un contratto di locazione immobiliare e di
risarcimento del danno avanzata da parte conduttrice, poiché
l'immobile non possedeva la superficie richiesta, idonea a stipulare un contratto di franchising con una terza società.
A conferma della sentenza della Corte d'Appello, la Cassazione respinge la domanda di parte attrice, sull'assunto che la stessa
conosceva o avrebbe dovuto conoscere con l'
ordinaria diligenza – in quanto messa in condizione –
le reali dimensioni del locale commerciale.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, stabilisce piuttosto che la società conduttrice ha dato luogo alla
risoluzione del contratto per inadempimento e
la condanna al pagamento dei primi canoni di locazione.
Questa volta riformando la sentenza della Corte d'Appello, la Cassazione condanna altresì la Banca che aveva prestato fideiussione per le obbligazioni del conduttore, proprio sulla base del principio sopra esposto, ovvero, l'esistenza dell'interesse ad agire da parte del creditore, nonostante il mancato diniego del debitore.
In particolare - secondo la Cassazione -
la Corte d'Appello ha
erroneamente ritenuto che
l'acquiescenza del debitore circa l'esistenza e l'efficacia dell'obbligazione, potesse precludere l'azione di condanna da parte del creditore.