L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 553 del 2 aprile 2021, nel rispondere ad alcuni quesiti, fornisce le linee guida a cui gli Uffici territoriali devono uniformarsi nell’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri nel periodo successivo al parto.
Le indicazioni sono state condivise con il Ministero del lavoro con nota prot. n. 2437 del 25 marzo 2021.
Gli articoli 6, 7 e 17 del T.U. maternità (D.Lgs. n. 151/2001) contengono norme volte a tutelare la salute della lavoratrice madre e del bambino da condizioni di lavoro o ambientali o da mansioni pregiudizievoli alla salute anche attraverso l’adozione di provvedimenti di interdizione dal lavoro.
In particolare, l'art. 6 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici (che hanno informato del proprio stato il datore di lavoro) durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio. La tutela è estesa alle lavoratrici con bambini, in adozione o in affidamento, fino al compimento dei 7 mesi di età.
L’art. 7 poi dispone il divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi ed insalubri inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro elencati specificamente negli allegati A e B del T.U. maternità. Si prevede che, durante il periodo di divieto, la lavoratrice venga adibita ad altre mansioni e, nel caso in cui ciò non è possibile, l'Ispettorato territoriale competente possa disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio.
Infine, l’art. 17, comma 2, abilita gli Ispettorati del lavoro ad autorizzare l'interdizione dal lavoro anche: “(…) b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino”.
L'Ispettorato nazionale del lavoro ritiene che, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di interdizione post partum, sia sufficiente una mera constatazione della adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi e ciò a prescindere dalla valutazione del rischio inerente all’interno del DVR.
A tale conclusione l'INL giunge considerando quanto evidenziato dal Ministero del lavoro con interpello n. 28/2008 e nota prot. n. 37/0007553 del 29 aprile 2013. Nell'interpello n. 28/2008 viene infatti chiarito che “la valutazione sostanziale e diretta delle condizioni di lavoro e dell’organizzazione aziendale svolta dagli organi di vigilanza “può prescindere dal documento di valutazione dei rischi che comunque l’ispettore ha facoltà di esaminare (...)”. E, nella nota prot. n. 37/0007553 del 29 aprile 2013, si precisa che “la valutazione del rischio fatta dal datore di lavoro costituisce il presupposto sulla base del quale deve essere emesso il provvedimento di interdizione fuori dai casi di cui all’articolo 7, commi 1 e 2”.
Pertanto, conclude l'INL, anche se il rischio attinente al sollevamento dei pesi non sia stato espressamente valutato nel DVR, l’adibizione a tali mansioni costituisce comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni.
In pratica, ciò che rileva sono le mansioni svolte dalla lavoratrice a prescindere da come i rischi connessi alle stesse siano stati valutati nel DVR.
Una conclusione, questa, coerente con l’orientamento della giurisprudenza che ha ravvisato, nelle ipotesi sopra richiamate, che la posizione giuridica vantata dalla lavoratrice sia di diritto soggettivo, una posizione che non ammette margini di valutazione (seppure in termini di discrezionalità tecnica) nella verifica delle effettive condizioni di lavoro della lavoratrice.
L'INL affronta poi la questione relativa a quale termine finale indicare nel provvedimento di interdizione post partum in caso di parto prematuro.
Sul punto è da prendere come riferimento l'art. 16, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001 che prevede che i giorni antecedenti al parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria debbano essere aggiunti al periodo di congedo obbligatorio di maternità da fruire dopo il parto.
L'analogo principio, trova applicazione anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto. Pertanto, come spiegato anche dall'INPS nella circolare n. 69/2016, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei 7 mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.
Il provvedimento di interdizione adottato dall’ITL, richiamando sul punto la circolare INPS n. 69/2016, dovrà indicare la data effettiva del parto e far decorrere da tale data i 7 mesi di interdizione post partum aggiungendo agli stessi i giorni non goduti a causa del parto prematuro.
Infine, l'INL precisa che l’emanazione da parte dell’ITL del relativo provvedimento amministrativo di interdizione è necessaria anche in presenza di sentenza dichiarativa circa la sussistenza del diritto all’astensione.
Diversamente avviene per per l’erogazione dell'indennità sostitutiva, per la quale la lavoratrice deve inoltrare sempre un’apposita istanza all’INPS (cfr. art. 1, D.L. n. 663/1969 conv. da L. n. 33/1980).
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