La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12722 del 23 marzo 2009, ha respinto il ricorso avanzato dalla Procura di Roma contro la dichiarazione di inutilizzabilità di alcune intercettazioni telefoniche che erano state disposte nell'ambito di un'indagine per evasione fiscale. Le intercettazioni telefoniche, chiariscono i giudici di legittimità, per essere ammesse devono essere motivate ed avere un chiaro collegamento con le indagini. La proliferazione di intercettazioni a catena, non può essere cioè giustificata solo in considerazione dell'ipotesi di reato iniziale ed in mancanza “dell'indicazione, sia pure sintetica, nei decreti autorizzativi delle ragioni per le quali era indispensabile attivare intercettazioni su una determinata persona”. L'intercettazione, conclude la Corte, può disporsi soltanto quando è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, requisito essenziale di legittimità che deve costituire specifico oggetto di motivazione.
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