Ecco alcune tra le più rilevanti novità contenute nel decreto legge n. 259/2006, pubblicato su “Gazzetta Ufficiale” 221 del 22 settembre:
- le trascrizioni delle telefonate illegittimamente acquisite dovranno essere immediatamente distrutte per ordine dell’autorità giudiziaria;
- il loro contenuto sarà inutilizzabile a fini processuali e investigativi e non potrà costituire in alcun modo una notizia di reato;
- è previsto il carcere per chi maneggia il contenuto delle intercettazioni: da sei mesi a sei anni di reclusione (da uno a sette se l’autore del reato è un pubblico ufficiale);
- l’autore dell’articolo, il direttore (o vicedirettore) e l’editore del giornale che ha pubblicato le conversazioni saranno chiamati al risarcimento del danno per non meno di 20 mila euro.
Il decreto modifica, innanzitutto, l’articolo 240 del Codice di procedura penale, prevedendo che i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possano essere acquisiti né utilizzati, salvo che rappresentino corpo del reato o provengano dall’imputato. Esso impone anche la distruzione delle intercettazioni illegali.
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