Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 2 novembre 2017, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (unitamente al decreto che estende l’area della procedibilità a querela); provvedimento - in attuazione della delega di cui alla Legge n. 103/2017 - concepito nell’ottica di porre nel giusto equilibrio il valore fondamentale delle intercettazioni quale strumento di indagine, e la tutela costituzionale della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione.
A tal fine, lo schema di decreto vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti per le indagini, nonché di quelle concernenti dati personali sensibili, imponendo che nel verbale siano indicate solo la data, l’ora ed il dispositivo su cui la registrazione è stata effettuata.
Il pubblico ministero - a cui spetta valutare la rilevanza o meno delle comunicazioni intercettate e di chiederne la trascrizione, con decreto motivato, solo nel caso le ritenga rilevanti ai fini delle indagini – si fa dunque vero e proprio garante della riservatezza, con l’ulteriore compito di dettare istruzioni e direttive in proposito alla polizia giudiziaria.
Lo schema di decreto riscrive le norme del codice di procedura penale concernenti il deposito degli atti relativi ad intercettazioni e selezione del materiale raccolto. La procedura individuata nel provvedimento si articola in due fasi:
A tale ultimo proposito, difatti, il decreto specifica che al pubblico ministero spetta la custodia, in apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di visione ed ascolto, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice. Con apposito provvedimento, inoltre, il Pm stabilisce le modalità di accesso al suddetto archivio e la sorveglianza sul suo funzionamento.
Il decreto in questione disciplina inoltre, per la prima volta, le intercettazioni mediante captatore informatico in dispositivi elettronici portatili (c.d. “trojan”), prevedendo che l’uso sia consentito, ai fini dell’intercettazione tra presenti in ambito domiciliare, soltanto se si proceda per delitti di criminalità organizzata o terrorismo. Al di fuori di questi delitti, l’uso di tale mezzo in ambito domiciliare è limitato allo svolgimento in atto, in tale luogo, di attività criminosa.
Presupposti meno rigorosi per le intercettazioni, infine, quando si procede per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la p.a. In tale contesto, difatti, è consentito l’accesso alle intercettazioni sulla base di sufficienti idizi di reato e della necessità per lo svolgimento delle indagini.
E’ stato infine introdotto, nel corpo del codice penale, il reato di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”, che punisce chi, partecipando ad incontri o conversazioni riservate con la persona offesa, ne raccolga dolosamente il contenuto con microfoni o telecamere nascoste al fine di diffonderlo per recare danno alla reputazione della vittima. La punibilità è esclusa nel caso in cui la registrazione senza consenso venga utilizzata in ambito processuale, come esercizio del diritto di difesa o nell’ambito del diritto di cronaca.
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