Intensificati i controlli sulle imprese in perdita sistemica

Pubblicato il 10 ottobre 2011 A seguito della stretta operata dal Dl 78/2010 e dalle più recenti manovre estive del 2011 sui contribuenti che dichiarano una perdita fiscale – cosa ben diversa dalla perdita civilistica – i controlli su tali fattispecie riscontrabili in azienda sono stati enormemente intensificati.

Il rischio più grande che deriva dall’applicazione delle suddette disposizioni legislative in tema di perdita sistemica delle società é di ricadere nella disciplina delle società non operative e, di conseguenza, far scattare tutti i controlli per esse previsti.

La regola vuole, infatti, che dopo tre anni consecutivi di perdita fiscale, già a partire dal 2011, le imprese vengano di fatto considerate come società “di comodo” dall’anno seguente e cioè a partire dal 2012, così da essere assoggettate a tassazione sulla base di questo regime.

Dunque, la situazione di perdita fiscale può far inasprire i controlli in azienda con esiti a volte già predefiniti, vista l’operatività della tassazione forfettaria da applicare alle società di comodo. Tutto ciò, inoltre, attiva un meccanismo di riscontri, definito da molti “concentrico”.

Alle disposizioni del Dl n.78/2010, infatti, si sono poi andate ad aggiungere le altre introdotte dalla Manovra estiva del 2011, che prima fra tutte ha riscritto l’art. 84 del TUIR, eliminando l’obbligo di utilizzo delle perdite entro il quinquennio. Il nuovo testo normativo, dunque, rimuove il limite temporale dei 5 anni, ma ne introduce uno quantitativo pari all’80% dell’ammontare riportabile ai periodi successivi. Ciò vuol dire che la perdita d’impresa maturata in un periodo d’imposta potrebbe essere computata a riduzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% di ciascuno di essi, senza però più alcun limite temporale (anche oltre il quinquennio).

Ciò ha preoccupato non poco i contribuenti che, da parte loro, hanno intensificato la caccia alle cause di esclusione previste dalla legge (art. 24 del Dl 78/2010), proprio al fine di evitare di ricadere nella suddetta stretta dei controlli.

Ecco, così, che non verranno fatte rientrare nelle speciali liste dei controlli le imprese in perdita per un solo esercizio oppure per esercizi non consecutivi; quelle la cui perdita deriva dall’erogazione di compensi ai soci e agli amministratori; quelle che nello stesso periodo di imposta di maturazione della perdita hanno deliberato e liberato un aumento di capitale a pagamento di importo almeno pari alla perdita fiscale dichiarata. Al di là delle fattispecie riportate e che riguardano manovre sul capitale o sui compensi dei soci non esistono altre cause di esclusione che mettono al riparo il contribuente dal controllo attivato da una situazione di perdita sistemica.
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